Titolo III
- Attività amministrativa -
Art.
42
Obiettivi dellattività amministrativa
1. I1 Comune conforma la propria attività amministrativa
ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza,
di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità
delle procedure;
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili
dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto
e dai regolamenti di attuazione.
3. I1 Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto,
nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
Art. 43
Servizi pubblici comunali
1.
I1 comune può istituire e gestire servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio
di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art.
44
Forme di gestione dei servizi pubblici
1.
Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e
l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o
un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna,
in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni
di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla
legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni,
a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che
la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare,
anche indirettamente, ad attività economiche connesse
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli
strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono
estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni
e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 45
Aziende speciali
1.
Il consiglio comunale può deliberare la costituzione
di azienda speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo
statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri
di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità
e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi
i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere
esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa
stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità
e la migliore qualità dei servizi.
Art. 46
Struttura delle aziende speciali
1.
Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura,
il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione,
il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali
sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti
di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per
funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per
uffici ricoperti.
4. I1 direttore è assunto per pubblico concorso, salvo
i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può
procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei
revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina
gli indirizzi e le finalità dellamministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
6. I1 Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali
e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere
revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata
inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle
finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio
comunale.
Art. 47
Istituzioni
1.
Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di
personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che
può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi
e alle finalità dellamministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzie le finalità
dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione di beni o di servizi, approva i bilanci annuali e
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. I1 consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi
approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità
organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. I1 regolamento può anche prevedere forme di partecipazione
dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Art. 48
Società per azioni o a responsabilità limitata
1.
I1 Consiglio Comunale può approvare la partecipazione
dell'ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
1. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione
del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici,
dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni
devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti
pubblici negli organi di amministrazione.
3. I1 Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di
specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere
agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori
e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli
di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità
limitata.
5. I1 Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei
soci in rappresentanza dell'ente.
6. I1 Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni o a responsabilità limitata
e a controllare che l'interesse della collettività sia
adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata
dalla società medesima.
Art.
49
Convenzioni
1.
I1 Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri
enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato
servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
e i reciproci obblighi e garanzie.
Art.
50
Consorzi
1.
I1 Comune può partecipare alla costituzione di consorzi
con altri enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in
quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente
articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio
della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno
essere pubblicizzati secondo le modalità previste dal
presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del
consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 51
Accordi di programma
1.
Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento che richiedono, per la loro complessa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e
di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria
o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento
e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime
del presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito
in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione
formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4,
della legge 8 Giugno 1990 n. 142, modificato dall'art.
I7, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente
della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.