TITOLO II
-
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini -
CAPO
I
Partecipazione
e decentramento
Art.
26
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di
assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione
delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli
cittadini a intervenire nel singolo procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento
nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini
possono far valere i diritti e le prerogative dal presente titolo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art.
27
Associazionismo
1.
Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti
sul proprio territorio. A tal fine la Giunta Comunale a istanza
delle interessate, registra le associazioni che operano sul
territorio.
2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario
che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto o
del regolamento e comunichi il nominativo del legale rappresentante.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete
o aventi caratteristiche incompatibili con le leggi fondamentali
della Repubblica.
4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente
il loro rendiconto economico.
5. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta
delle associazioni.
Art.
28
Diritti delle associazioni
1.
Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite
del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata,
a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore
in cui essa opera.
Art.
29
Contributi alle associazioni
1.
I1 Comune può erogare alle associazioni, con esclusione
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell'attività associativa
2. I1 Comune può altresì mettere a disposizione
delle stesse, a titolo di contributo in natura strutture beni
o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento
delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita
in apposito regolamento.
4. I1 Comune può gestire alcuni servizi in collaborazione
con le associazioni
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o
natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 30
Volontariato
1.
I1 Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento
della popolazione in attività volte al miglioramento
della qualità della vita personale, civile e sociale,
in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dellambiente.
2. I1 volontariato potrà esprimere il proprio punto di
vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti,
strategie, studi e sperimentazioni.
Art.
31
Consultazioni
1.
L'amministrazione comunale può indire consultazioni della
popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito
all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito
regolamento
Art. 32
Petizioni
1.
Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può
rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune
o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità
di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono
rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro
10 giorni, la assegna in esame allorgano competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone
organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni
dal ricevimento della proposta.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente
al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione
negli appositi spazi e, comunque, in modo da permetterne la
conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio
del comune.
Art. 33
Proposte
1.
Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 200
avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi
di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto
e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere
dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale,
trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente
e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 10 giorni dal
ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve
adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni
dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo
firmatario della proposta.
Art. 34
Referendum
1.
Un numero di elettori residenti non inferiore al 25 % degli
iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano
indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi
locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate
da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento
è già stato indetto un referendum nell'ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria
le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e regolamenti urbanistici attuativi;
d) designazione e nomina di rappresentanti;
3. I1 quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto
di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti
del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui
al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità
di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni,
la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. I1 Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della
consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione
dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto
della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non
ha partecipato alle consultazioni almeno il 50 % più
uno degli aventi diritto.
8. I1 mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini
nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato
e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
Art. 35
Accesso agli atti
1.
Ciascun cittadino ha libero acceso alla consultazione degli
atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati,
che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli
atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati
o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire
senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario
che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare
la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare
le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta stessa.
Art.
36
Diritto di informazione
1.
Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli
aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere
adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in
apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio
del palazzo comunale.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si
avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta
pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati
nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi
pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna
divulgazione.
Art. 37
Istanze
1.
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco
istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività
amministrativa.
Capo
V
Procedimento amministrativo
Art.
38
Diritto di intervento nei procedimenti
1.
Chiunque sià portatore di un diritto o di un interesse
legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà
di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti
dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome
del funzionario responsabile della procedura, di colui che è
delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro
cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 39
Procedimenti ad istanza di parte
1.
Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che
ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito
dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
2. I1 funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato
entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito
dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto
o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta
per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque
non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere
negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti
il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della
richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze,
memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione.
Art. 40
Procedimenti a impulso di ufficio
1.
Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario
responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano
portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere
pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando
il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare
urgenza individuati dal regolamento,, entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso
termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario
responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in
merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è
consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art.
36 del presente statuto.
Art. 41
Determinazione del contenuto dell'atto
1.
Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che
siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste,
il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo
tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato
atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo
sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità
dell'amministrazione.