TITOLI II
- Ordinamento Strutturale -
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art.
6
Deliberazioni degli organi collegiali
1.
Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento
della metà più uno dei componenti assegnati ed
a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze
speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità
di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono
pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni
ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone
la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione,
il deposito degli atti, sono curate dai competenti uffici; la
verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della
Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal Regolamento.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando
si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso
è sostituito in via temporanea da un componente del collegio
nominato dal Presidente.
Art. 7
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa
e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio Comunale
è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze
stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni
conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti presso enti, istituzioni
ed aziende e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti
dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco
temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente
ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere gli
indirizzi fondamentali da raggiungere nonché le modalità
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.
Art.
8
Sessioni e convocazioni
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione
ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le
sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato,
del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e tutte
le altre materie che la legge aasegna alla competenza del Consiglio
Comunale. Le sedute sono straordinarie negli altri casi.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque
giorni prima del giorno stabilito; le sessioni straordinarie
almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione
può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli
argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri;
in tal caso la riunione deve svolgersi entro venti giorni e
devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti,
purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti
contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune;
la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale
o da ricevuta postale. L'avviso scritto può prevedere
anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo
la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti
da trattare in aggiunta a quelli per cui è già
stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime
condizioni di cui al presente articolo e può essere effettuata
nel rispetto del termine minimo di 24 ore prima della convocazione
della seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso
all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello
stabilito per la prima adunanza e deve essere opportunamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione
dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve
essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno
quattro giorni prima nel caso di sessioni ordinarie, almeno
due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno
12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti
dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo
le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro
dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la rinnovazione
deve tenersi entro dieci giorni dalla prima convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione,
decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio
Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino
alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte
dal vice sindaco.
Art.
9
Linee programmatiche di mandato
1.
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco,
sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione
degli emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento
del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare
lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli
assessori.
4. E competenza del Consiglio provvedere ad integrare,
nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali
e / o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze
e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.
Art. 10
Commissioni
1.
Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione,
commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo,
di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono
composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo
e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e
la durata delle commissioni vengono disciplinate con apposito
regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art.
11
Consiglieri
1.
I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio
la relativa deliberazione.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni, e la sostituzione dei
consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nell'elezione a tale carica, ha riportato il maggior numero
di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più
anziano di età.
4. I consiglieri che non intervengono alle sessioni del Consiglio
Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo
sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso consiglio.
A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento,
provvede con comunicazione scritta all'interessato ai sensi
dell' art. 7 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, a comunicargli
l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze nonché
di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il
termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non
può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data
di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina
e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
Art.
12
Diritti e doveri dei consiglieri
1.
I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati
dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli
uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento
del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite
dal regolamento, hanno il diritto di visionare atti e documenti,
anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato
ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Essi
inoltre hanno il diritto di ottenere, da parte del Sindaco,
un adeguata e preventiva informazione anche attraverso l'attività
della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo
13 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio
nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati
gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione
ufficiale.
Art.
13
Gruppi consiliari
1.
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto dal regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione
al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione
del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà
o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle
liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capogruppo
nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che hanno riportato
il maggior numero di preferenze.
2. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a
rispondere alle finalità generali indicate dall'art.
12, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 31,
comma 7 ter, della L. 142/90 e successive modifiche e integrazioni.
La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni
sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato
addetto all'ufficio protocollo del Comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente,
una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento
del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale
comunale messo temporaneamente a disposizione dal Sindaco per
tale scopo.
Art. 14
Sindaco
1.
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo
le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì
i casi di ineleggibilità, di incompatibilità,
lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione; sovraintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali; impartisce direttive
al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili
degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali
nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi,
dallo statuto, dai regolamenti e sovraintende all'espletamento
delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli
ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca di rappresentanti
del Comune presso enti, istituzioni e aziende.
5. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri
indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando le necessità
delle diverse fasce di popolazione interessate.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate
dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo
di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione
delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 15
Attribuzioni di amministrazione
1.
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori
o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione
del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa
del Comune nonché l'attività della Giunta e dei
singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito
il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della
L. 142/90 e successive modifiche e integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla
legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito
albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni
di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata apposita
convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce
gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze
effettive e verificabili.
Art. 16
Attribuzioni di vigilanza
1.
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni
e gli atti, anche riservati; promuove, anche avvalendosi del
Segretario Comunale o del direttore, se nominato, le indagini
e le verifiche amministrative sull'intera attività del
Comune.
2. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza
con gli obiettivi attuativi espressi dalla Giunta.
Art.
17
Attribuzioni di organizzazione
1.
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno del Consiglio
Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede
alla convocazione quando la richiesta è formulata da
un quinto dei consiglieri;
b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione
e la presiede;
c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio
Comunale in quanto di competenza consiliare.
Art. 18
Vicesindaco
1.
Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore
che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni
del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o
consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio nonché
pubblicato all'albo pretorio.
Art. 19
Mozioni di sfiducia
1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del
Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votato per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare
a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle
leggi vigenti.
Art. 20
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1.
Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano
irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio,
con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una
commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta
da soggetti estranei all'organo, nominati in relazione allo
specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata
dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano
d'età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina
relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica,
salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 21
Giunta Comunale
1.
La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa,
collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la
propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento
degli obiettavi e delle finalità dell'ente nel quadro
degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali
approvate dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita
le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica
la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa
e della gestione degli indirizzi impartiti.
Art.22
Composizione
1.
La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro
assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri;
possono tuttavia essere nominati, nel limite massimo del 50
%, anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati
dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare
competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del
Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno il diritto
di voto.
Art. 23
Nomina
1.
Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati
dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alle elezioni o in quella successiva alla nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. La eventuale sostituzione degli assessori deve avvenire entro
quindici giorni dal provvedimento di revoca o dalle dimissioni
degli stessi.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato
giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque
far parte della Giunta coloro che hanno tra di loro o con il
Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità
di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane
in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in
occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina
e controlla l'attività degli assessori e stabilisce,
lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto
degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della
Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti.
Art.25
Competenze
1.
La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione
del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente
statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale al
direttore o ai responsabili del servizio.
2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi
generali. espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva
e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare nell'esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti in bilancio
e che non sono riservati ai responsabili dei servizi;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di
provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri
per la determinazione di quelle nuove;
e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere
a enti e persone;
g) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia regione e stato
quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto
ad altro organo;
k) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto
ed approva le transazioni;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali
che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
n) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e
i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.