NORME
PER LA REGOLAMENTAZIONE PER IL CAMPEGGIO LIBERO E ISOLATO CON
TENDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRELLA SALTO.
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ART.
1
Premessa.
Il
territorio del Comune di Petrella Salto è soggetto ai
vincoli ambientali delle aree naturali protette.
Promuovere lo sviluppo turistico-culturale, sportivo ed ecologico
significa anche disciplinarne le attività tenendo conto
delle seguenti leggi regionali:
N. 24/98 - Pianificazione paesistica;
N. 29/87 - Circolazione fuoristrada dei veicoli a motore;
N. 29/97 - Norme in materia di aree naturali protette Regionali;
N. 59/85 - Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici
e relativo regolamento di attuazione n. 2/93 (pubblicato sul
BURL n. 29 del 20.10.1993);
N. 87/90 - Legge sulla pesca, come modificata dalla L.R. N.
16/95.
ART.
2
Scopo e Applicabilità.
Il
presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il campeggio
libero e isolato con tende nel territorio del Comune di Petrella
Salto, per lesercizio di attività sportive e ricreative,
soprattutto per quanto concerne linstallazione di tende-ricovero,
per lesercizio della pesca sportiva notturna, nel rispetto
dellambiente e delle leggi vigenti.
Le zone di applicabilità riguardano tutte le aree del
territorio del Comune di Petrella Salto, escluse quelle specificatamente
indicate allart.7 del presente regolamento, salvo alcune
limitazioni, per chi pratica la pesca sportiva, come da apposito
decreto provinciale del 27/05/99 (Prov. Rieti), attualmente
in vigore, e successive modifiche ed integrazioni.
ART.
3
Norme Generali.
Ai
sensi dellart. 5, legge Regionale 3 maggio 1985, n°
59, il Sindaco, accertata lesistenza dei requisiti minimi
di carattere igienico-sanitario e di tutela dellambiente,
può autorizzare al singolo utente il campeggio libero
e isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque
non superiori a quindici giorni.
Le autorizzazioni per installare una tenda nel territorio del
Comune di Petrella Salto possono essere rilasciate solo a persone
che abbiano compiuto il 18° anno di età.
La tenda-ricovero dovrà essere posizionata ad una distanza
non inferiore a 10 metri da qualsiasi specchio o corso dacqua.
La circolazione fuori strada è consentita:
per le operazioni di carico e scarico dei natanti sul Lago Salto;
nei casi previsti dallart. 2, comma e), della L.R. n°
29/87;
per portatori di handicap provvisti di relativo tesserino.
La normale circolazione è comunque consentita nelle strade
carrozzabili e di accesso, ove non esista un esplicito divieto,
intendendo elementi costituenti le strade, oltre la carreggiata,
la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la
sosta, per il parcheggio e per linversione di marcia nonché
le piazzole di intersezione (art. 1 comma 1 L.R. 29/87).
I campeggiatori sono obbligati a mantenere i luoghi puliti da
ogni genere di sporcizia. I rifiuti solidi urbani eventualmente
prodotti, dovranno essere depositati nei punti di raccolta più
vicini, nel pieno rispetto delle norme igieniche e ambientali,
per non incorrere nelle sanzioni amministrative di cui al successivo
art. 6.
ART.
4
Autorizzazione per il campeggio libero e isolato.
Per
semplificare la procedura del rilascio dellautorizzazione
per il campeggio libero e isolato, sarà predisposto un
apposito biglietto che si potrà acquistare presso lUfficio
Ragioneria del Comune di Petrella Salto e/o presso pubblici
esercizi preventivamente autorizzati.
I biglietti sono validi per una sola persona e per un tempo
massimo di 24 ore.
Il biglietto dovrà essere completo dei dati anagrafici,
degli estremi del documento di riconoscimento valido, della
località scelta, della data e dellora di inizio.
I biglietti saranno predisposti dal Comune di Petrella Salto.
Questi avranno un numero progressivo e riporteranno gli estremi
della delibera di approvazione del presente regolamento.
La quantità dei biglietti erogata potrà subire
limitazioni temporanee da parte delle Autorità comunali,
qualora si verificasse un eccessivo affollamento in determinate
zone.
E obbligatorio far uso di servizi igienici pubblici o
privati, anche portatili.
Resta inteso che con lacquisto e lutilizzo dei biglietti,
gli utenti accettano di ottemperare a quanto prescritto dal
presente regolamento.
ART.
5
Prezzo del biglietto.
Il
prezzo di ciascun biglietto giornaliero è di 3,00 euro
per ogni singolo utente.
Sono esenti dallacquisto del biglietto i residenti e le
persone portatrici di handicap; per questi sarà predisposto
comunque un biglietto per il rilascio di una autorizzazione
analoga, ma gratuita.
I ricavi provenienti dallacquisto dei biglietti, saranno
riutilizzati per migliorare i servizi necessari allo svolgimento
delle relative attività ed alla promozione delle stesse.
ART.6
Sanzioni amministrative
In
caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento,
ovvero in caso si sia sprovvisti dellautorizzazione necessaria
per installare tende-ricovero, sarà applicata una sanzione
da 50 a 150 Euro dalle Autorità competenti o da persone
delegate dal Comune.
ART.
7
Aree escluse
Centri
abitati
Impianti sportivi
Spiagge attrezzate
In prossimità delle strade comunali e provinciali
In prossimità dei cimiteri
Nei spazi verdi attrezzati
ART.
8
Entrata in vigore.
Il
presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla
sua pubblicazione.
Petrella Salto, il 24 gennaio 2003