Capo IV
- La responsabilità -
Art. 66
Responsabilità verso il Comune
1.
Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire
il Comune dei danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile di servizio
che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto
a cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo
a responsabilità ai sensi del comma precedente. sono
tenuti a trasmetterne denuncia al procuratore della Corte dei
Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.
Art.
67
Responsabilità dei contabili
1.
Il tesoriere ed ogni altro contabile che ha maneggio di denaro
del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali,
deve rendere il conto della gestione ed è soggetto a
responsabilità secondo le norme di legge.
CAPO
V
Finanza e contabilità
Art.
68
Ordinamento
1.
L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla
legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare
di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie
e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art.
69
Attività finanziaria del Comune
1.
Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte
proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali
e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti
erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche
di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra
entrata stabilita per legge o per regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi
pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano
i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione
dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il
Comune istituisce, sopprime e regolamenta con deliberazione
consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità
contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività
stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art.
70
Amministrazione dei beni comunali
1.
l. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni
demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente,
ed è responsabile, unitamente al Segretario ed al ragioniere,
dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e
modificazioni e della conservazione dei titoli, carte e scritture
relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e
non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo II del
presente statuto, di regola devono essere concessi in affitto;
i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la
cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti,
donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da
investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate per l'estinzione
di passività onerose e per il miglioramento del patrimonio
o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art.
71
Bilancio Comunale
1.
L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge
dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento
di contabilità.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale
di previsione redatto in termini di competenza ed osservando
i principi dell'universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità. Dell'integrità
e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono
essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
Art.
72
Rendiconto della gestione
1.
I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità
finanziaria ed economica e rilevati nel rendiconto comprendente
il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale
entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa
con cui esprime le valutazioni di efficacia sull'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore
dei conti.
Art.
73
Attività contrattuale
1.
Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali,
provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture
di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso,
alle permute e locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione
del responsabile del servizio interessato per materia.
3. La determinazione deve indicare il fine che si intende perseguire
con il contratto, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.
Art. 74
Revisore dei conti
1.
Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio Comunale.
2. Egli ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente,
dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola
volta; è revocabile per inadempienza nonché quando
ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento
del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del
rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente l'organo di revisione
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Egli risponde della veridicità delle sue attestazioni
e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.
7. Al revisore possono altresì essere affidate le ulteriori
funzioni relative al controllo di gestione nonché alla
partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili di
cui all'art. 20 del D. Lgs. 29/93.
Art.
75
Tesoreria
1.
l. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)
la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale,
versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di
carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei
tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui
il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro
10 giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento
nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa
disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle
rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali
e delle altre somme stabilite dalla legge.
e) i rapporti del Comune con il tesoriere sono regolari dalla
legge, dal regolamento di contabilità nonché da
apposita convenzione.
TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
Art.
76
Entrata in vigore
1.
Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
sua affissione all'albo pretorio dell'ente.