ICI - Anno 2008
______________________________________________________________________
L’imposta grava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili ed è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
L’aliquota è stata determinata da questo Comune per l’anno 2008, con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 22 Aprile 2008 nella seguenti misure:
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5,00 per mille (detta aliquota è applicabile anche alle pertinenze dell’abitazione utilizzate dal proprietario e si può applicare ad un solo box o posto auto e ad una sola cantina).
- ALIQUOTA ORDINARIA: 7,00 per mille (detta aliquota si applica per tutte le restanti abitazioni e i terreni edificabili).
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 103,29 euro.
ATTENZIONE:
Il Consiglio dei Ministri con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha disposto l’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale a partire dal primo acconto di giugno 2008. Tale disposizione riguarderà anche le pertinenze dell’abitazione principale (box-auto, cantina, garage, ecc.) con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville e castelli. Pertanto coloro che sono titolari della sola abitazione principale non dovranno effettuare nessun versamento.
VERSAMENTI
______________________________________________________________________
L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:
- una prima rata di acconto entro il 16 Giugno 2008 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- una seconda rata entro il 16 dicembre 2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
E’ consentito il pagamento dell’imposta in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (16/06/08) applicando la nuova aliquota.
Il versamento non è dovuto se l’imposta complessiva da versare è inferiore ad Euro 2,06.
Il pagamento deve essere effettuato al Concessionario del servizio di riscossione – Equitalia Gerit SpA – Petrella Salto – RI - ICI, direttamente o versando la somma sul c/c postale n. 88731294, utilizzando l’apposito bollettino, intestato al concessionario stesso;
Per gli immobili posseduti nello stesso comune deve essere effettuato un unico versamento.
Per i fabbricati inagibili o inabitabili, per cause diverse e non ricollegabili al terremoto, l’imposta è ridotta al 50 per cento. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario (in alternativa , il proprietario stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’inagibilità).
Per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1°, non è prevista la detrazione di Euro 103,291.
ATTENZIONE: Il numero di conto corrente postale dove effettuare i versamenti è il n. 88731294 ed è cambiato rispetto all’anno precedente.
Per ulteriori informazioni e possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune
(aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00)
presso la sede comunale, oppure telefonare al seguente numero 0746-521021.
N.B.: - le informazioni presenti in questo sito non hanno valore legale.
_______________________________________________________
TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)
La
tassa smaltimento rifiuti è disciplinata dal D. Lgs. 15
novembre 1993 n.507.
La tassa è dovuta per loccupazione o detenzione di
locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione
delle aree scoperte pertinenziali e accessorie di civile abitazione.
La tassa deve essere pagata da coloro che occupano o detengono
limmobile, senza rilievo per il titolo giuridico che contraddistingue
loccupazione medesima (proprietà, usufrutto, locazione,
comodato, occupazione abusiva) .
Qualora si tratti tuttavia di occupazioni precarie, come ad esempio
nel caso di alloggi affittati per brevi periodi , il soggetto
passivo è il proprietario dellimmobile.
Il Comune, sulla base delle denunce presentate o delle rilevazioni
effettuate iscrive a ruolo limporto dovuto.
Il contribuente deve quindi provvedere al pagamento della cartella
di ruolo che riceve tramite il Concessionario della Riscossione
Tributi - Cassa Risparmio di Rieti S.p.A. - con le modalità
e le scadenze indicate nella cartella .
La tassa è commisurata alla superficie dei locali occupati,
alla quale viene applicata la tariffa corrispondente alluso
e destinazione cui è adibito limmobile.
Le categorie di locali ed aree tassabili sono definite dal Regolamento
Comunale per lapplicazione della tassa, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Le tariffe applicabili a ciascuna categoria per lanno 2008
sono stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 22/04/2008
e sono riportate nellallegato A .
ALLEGATO
A
CATEGORIE DESCRIZIONE TARIFFA in Lire TARIFFA in Euro
Cat. 1:
Locali ed aree adibite ad uso abitativo, nuclei familiari, collettività
e convivenze
Euro 1,05
Cat. 2:
Locali ed aree adibite ad uso non abitativo (ad esclusione della
categoria 3), pubblici esercizi, esercizi di vendita al dettaglio
ed allingrosso, locali ed aree di produzione artigianale,
industriale e commerciale Euro 3,07
Cat. 3:
Locali ed aree adibite ad uso scolastico, aule, uffici amministrativi,
ecc. - Euro 0,48
Cat. 4:
Circoli sportivi ricreativi istituiti e gestiti da Enti
no profit- Euro 0,91
