ICI
   Tassa Rifiuti

 


ICI - Anno 2008
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L’imposta grava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili ed è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
L’aliquota è stata determinata da questo Comune per l’anno 2008, con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 22 Aprile 2008 nella seguenti misure:

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5,00 per mille (detta aliquota è applicabile anche alle pertinenze dell’abitazione utilizzate dal proprietario e si può applicare ad un solo box o posto auto e ad una sola cantina).

- ALIQUOTA ORDINARIA: 7,00 per mille (detta aliquota si applica per tutte le restanti abitazioni e i terreni edificabili).

- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 103,29 euro.

ATTENZIONE:
Il Consiglio dei Ministri con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha disposto l’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale a partire dal primo acconto di giugno 2008. Tale disposizione riguarderà anche le pertinenze dell’abitazione principale (box-auto, cantina, garage, ecc.) con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville e castelli. Pertanto coloro che sono titolari della sola abitazione principale non dovranno effettuare nessun versamento.


VERSAMENTI
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L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

- una prima rata di acconto entro il 16 Giugno 2008 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

- una seconda rata entro il 16 dicembre 2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

E’ consentito il pagamento dell’imposta in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (16/06/08) applicando la nuova aliquota.
Il versamento non è dovuto se l’imposta complessiva da versare è inferiore ad Euro 2,06.
Il pagamento deve essere effettuato al Concessionario del servizio di riscossione – Equitalia Gerit SpA – Petrella Salto – RI - ICI, direttamente o versando la somma sul c/c postale n. 88731294, utilizzando l’apposito bollettino, intestato al concessionario stesso;
Per gli immobili posseduti nello stesso comune deve essere effettuato un unico versamento.
Per i fabbricati inagibili o inabitabili, per cause diverse e non ricollegabili al terremoto, l’imposta è ridotta al 50 per cento. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario (in alternativa , il proprietario stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’inagibilità).
Per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1°, non è prevista la detrazione di Euro 103,291.

ATTENZIONE: Il numero di conto corrente postale dove effettuare i versamenti è il n. 88731294 ed è cambiato rispetto all’anno precedente.

Per ulteriori informazioni e possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune (aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00) presso la sede comunale, oppure telefonare al seguente numero 0746-521021.

N.B.: - le informazioni presenti in questo sito non hanno valore legale.


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TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

La tassa smaltimento rifiuti è disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507.
La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie di civile abitazione.
La tassa deve essere pagata da coloro che occupano o detengono l’immobile, senza rilievo per il titolo giuridico che contraddistingue l’occupazione medesima (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, occupazione abusiva) .
Qualora si tratti tuttavia di occupazioni precarie, come ad esempio nel caso di alloggi affittati per brevi periodi , il soggetto passivo è il proprietario dell’immobile.
Il Comune, sulla base delle denunce presentate o delle rilevazioni effettuate iscrive a ruolo l’importo dovuto.
Il contribuente deve quindi provvedere al pagamento della cartella di ruolo che riceve tramite il Concessionario della Riscossione Tributi - Cassa Risparmio di Rieti S.p.A. - con le modalità e le scadenze indicate nella cartella .
La tassa è commisurata alla superficie dei locali occupati, alla quale viene applicata la tariffa corrispondente all’uso e destinazione cui è adibito l’immobile.
Le categorie di locali ed aree tassabili sono definite dal Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le tariffe applicabili a ciascuna categoria per l’anno 2008 sono stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 22/04/2008 e sono riportate nell’allegato “A” .

ALLEGATO “A”

CATEGORIE DESCRIZIONE TARIFFA in Lire TARIFFA in Euro
Cat. 1:
Locali ed aree adibite ad uso abitativo, nuclei familiari, collettività e convivenze
Euro 1,05
Cat. 2:
Locali ed aree adibite ad uso non abitativo (ad esclusione della categoria 3), pubblici esercizi, esercizi di vendita al dettaglio ed all’ingrosso, locali ed aree di produzione artigianale, industriale e commerciale Euro 3,07
Cat. 3:
Locali ed aree adibite ad uso scolastico, aule, uffici amministrativi, ecc. - Euro 0,48
Cat. 4:
Circoli sportivi ricreativi istituiti e gestiti da “Enti no profit”- Euro 0,91